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Domanda · Salute

Assicurazione complementare: può escludere una malattia?

L'assicuratore può accettare una domanda escludendo un'affezione precisa. Ciò che sorprende è che nessun testo stabilisce per quanto tempo questa esclusione possa durare.

Pubblicato il 14.09.2026

Sì. Un assicuratore può accettare la sua domanda di complementare escludendo al tempo stesso un'affezione o una prestazione precisa — è ciò che si chiama una riserva. Stupisce di più quanto poco ne dica la legge, e da dove provengano le garanzie che le si attribuiscono.

Cosa esige la legge, e cosa non stabilisce

Una regola centrale, all'articolo 33.

L'articolo 33 della legge sul contratto d'assicurazione prevede che l'assicuratore risponda di tutti gli avvenimenti che presentano i caratteri del rischio assicurato, a meno che il contratto non escluda determinati avvenimenti «in modo preciso, non equivoco». Concretamente: un'esclusione che non soddisfa questa condizione non svolge la sua funzione, e l'assicuratore non può prevalersene. Spetta a lui delimitare con precisione ciò che non assicura.

Ciò non significa che il minimo dubbio le dia ragione. Occorre che la clausola possa davvero essere intesa in più modi e che la lettura ordinaria del contratto non basti a decidere; solo allora l'imprecisione va a favore dell'assicurato.

Al di là di questa esigenza di precisione, il testo tace. Nessuna definizione della riserva, nessuna durata massima, nessun obbligo di indicarne l'inizio, la fine e l'affezione interessata. Da notare anche che l'articolo 33 non figura né tra le disposizioni assolutamente imperative della legge, né tra quelle che non possono essere modificate a svantaggio del contraente.

Una riserva resta quindi una condizione contrattuale, permessa dalla libertà contrattuale di cui l'assicuratore dispone sul versante complementare — ma deve essere scritta chiaramente.

La regola dei cinque anni riguarda un'altra assicurazione

Si legge spesso che una riserva decade al più tardi dopo cinque anni, e che deve indicare per iscritto il suo inizio, la sua fine e la malattia interessata. Queste garanzie esistono davvero — all'articolo 69 della LAMal, che disciplina l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera. Lo stesso articolo permette peraltro all'assicurato di provare prima della scadenza che la riserva non è più giustificata.

Ciò che separa le due situazioni non è il nome del prodotto: anche la LCA conosce l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera. È la legge in base alla quale il contratto è concluso. Queste garanzie appartengono al regime della LAMal e non seguono la sua complementare. Trasporle da un regime all'altro è l'errore più diffuso sull'argomento, e avviene sempre nel senso rassicurante.

Cosa decide, invece

I suoi documenti contrattuali, e solo quelli. Quattro punti meritano una verifica prima di firmare, perché nessuno di essi è garantito dalla legge:

  • l'affezione o la prestazione esclusa è indicata con precisione, come esige l'articolo 33, o descritta in termini ampi?
  • la riserva ha una data di fine, o è indeterminata?
  • esiste una procedura per chiederne la revoca, e a quali condizioni?
  • la riserva figura nella polizza stessa o solo in una lettera di accettazione?

Cambiare assicuratore non la cancella

Un nuovo assicuratore riprende l'esame dall'inizio, con il proprio questionario e la propria politica. Nulla lo obbliga ad accettarla, e nulla lo obbliga ad accettarla senza riserva. L'affezione che ha motivato la prima esclusione sarà visibile nel nuovo dossier.

Una riserva non è quindi un problema da cui si esce cambiando compagnia. È una ragione in più per sapere esattamente cosa dice la sua prima di intraprendere qualsiasi cosa.

Fonti e riferimenti

Queste informazioni sono generali e hanno scopo esplicativo. Non costituiscono né una consulenza giuridica né una consulenza assicurativa individuale. Le prestazioni effettive dipendono dal vostro contratto, dalla vostra situazione personale e dalle condizioni in vigore: verificate le vostre condizioni contrattuali o rivolgetevi all'ente competente o a una consulente o un consulente. Come redigiamo i nostri contenuti

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