L'assicurazione malattie paga le cure, non lo stipendio. Quando una malattia impedisce di lavorare, il reddito dipende da altre regole: quelle del Codice delle obbligazioni, del contratto di lavoro e di un'eventuale assicurazione d'indennità giornaliera. Queste regole si combinano, e si applica quella più favorevole al lavoratore.
Il principio: il datore di lavoro paga per un tempo limitato
Se il lavoratore è impedito di lavorare senza sua colpa, per esempio a causa di malattia o infortunio, il datore di lavoro gli paga lo stipendio per un tempo limitato. Questo obbligo vale se il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi, o è stato stipulato per più di tre mesi. Durante i primi tre mesi di un contratto a tempo indeterminato la legge non garantisce quindi nulla.
La durata minima è fissata così: durante il primo anno di servizio il datore di lavoro paga lo stipendio di tre settimane; in seguito, lo stipendio per un periodo più lungo, stabilito equamente tenendo conto della durata del rapporto di lavoro e delle circostanze particolari. Un accordo, un contratto normale di lavoro o un contratto collettivo possono prevedere termini più lunghi. La stessa regola si applica in caso di gravidanza della lavoratrice.
Dopo il primo anno: le scale dei tribunali
La legge non quantifica il «periodo più lungo». Sono stati i tribunali a precisarlo, mediante scale. La Corte suprema del Cantone di Berna pubblica la scala bernese, che si applica in assenza di un'assicurazione d'indennità giornaliera e di una regola più favorevole nel contratto: tre settimane il primo anno di servizio, un mese il secondo, due mesi il terzo e il quarto anno, tre mesi dal quinto al nono, quattro mesi dal decimo al quattordicesimo e cinque mesi dal quindicesimo al diciannovesimo.
La stessa pagina precisa che il diritto è calcolato per anno di servizio e ricomincia a ogni nuovo anno di servizio, e che più assenze nel corso dello stesso anno si sommano. La missione svizzera presso le organizzazioni internazionali a Ginevra indica, nel suo manuale, che la scala bernese serve da riferimento nella Svizzera romanda e nel Cantone di Berna, e che il Cantone di Basilea Città applica la scala basilese.
Quando subentra un'assicurazione perdita di guadagno
La legge permette di sostituire l'obbligo del datore di lavoro con una soluzione almeno equivalente, prevista da un accordo scritto, da un contratto normale o da un contratto collettivo. In pratica si tratta di un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, stipulata dal datore di lavoro. Secondo la Corte suprema bernese, una simile indennità è equivalente quando ammonta all'80% dello stipendio fino a 720 giorni e il datore di lavoro paga la metà del premio.
Questa assicurazione in genere non è obbligatoria in Svizzera. Il manuale della missione svizzera a Ginevra precisa che l'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia è sottoposta, a scelta del datore di lavoro, alla legge sull'assicurazione malattie o alla legge sul contratto d'assicurazione. Le condizioni variano quindi da un contratto all'altro: termine d'attesa prima del primo versamento, tasso, durata e riserve.
L'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal
La LAMal prevede un'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. Ogni persona domiciliata in Svizzera o che vi esercita un'attività lucrativa, di almeno quindici anni e di meno di 65 anni, può stipularla, individualmente o nell'ambito di un'assicurazione collettiva del proprio datore di lavoro. L'assicuratore può escludere con una riserva le malattie esistenti al momento dell'ammissione; queste riserve decadono al più tardi dopo cinque anni.
L'importo dell'indennità è convenuto con l'assicuratore. Il diritto nasce quando la capacità lavorativa è ridotta almeno della metà e, salvo accordo contrario, il terzo giorno successivo all'inizio della malattia. Le indennità devono essere versate per almeno 720 giorni in un periodo di 900 giorni, e per 16 settimane in caso di maternità, di cui almeno 8 dopo il parto.
La protezione dal licenziamento
Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto durante un'incapacità lavorativa totale o parziale dovuta a malattia o infortunio non colpevoli, e ciò per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno e per 180 giorni a partire dal sesto. Una disdetta data durante questo periodo è nulla; per una disdetta data prima, il termine è sospeso e riprende a decorrere solo alla fine del periodo.
Questa protezione non vale per la disdetta data dal lavoratore, né durante il periodo di prova. Non prolunga nemmeno il pagamento dello stipendio: i due termini, quello della protezione e quello del versamento, si calcolano separatamente.
Che cosa è utile verificare
- Il contratto di lavoro e il contratto collettivo: prevedono una durata più lunga del minimo legale?
- L'esistenza di un'assicurazione perdita di guadagno del datore di lavoro, il suo termine d'attesa, il suo tasso e la sua durata.
- Il certificato medico, da consegnare secondo le regole previste dal contratto.
- Per gli indipendenti: nessun datore di lavoro paga, e solo un'assicurazione d'indennità giornaliera stipulata personalmente copre la perdita di reddito.