L'assicurazione di base è obbligatoria, e lo è anche il premio. Ciò che segue un mancato pagamento non è quindi lasciato alla discrezione dell'assicuratore: la legge fissa le tappe, i termini e ciò che ciascuno deve fare. Conoscerli permette di sapere a che punto si è, e che cosa resta aperto.
Prima tappa: il richiamo, poi la diffida
Quando premi o partecipazioni ai costi scaduti non vengono pagati, l'assicuratore invia una diffida, preceduta da almeno un richiamo scritto. Assegna un termine di 30 giorni e informa sulle conseguenze di un ritardo nel pagamento. L'ordinanza aggiunge che la diffida è inviata entro tre mesi dall'esigibilità, e separatamente da ogni diffida relativa ad altri ritardi.
Sui premi scaduti decorrono interessi di mora: il loro tasso è del 5 per cento all'anno. L'assicuratore può anche fatturare spese amministrative, a condizione che siano previste nelle sue condizioni generali e di importo adeguato.
Seconda tappa: l'esecuzione
Se, nonostante la diffida, i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora non sono pagati entro il termine, l'assicuratore deve avviare l'esecuzione. Non è una facoltà: la legge lo obbliga. Ne limita invece il numero: al massimo due esecuzioni per anno civile per gli arretrati dell'assicurato, e due per quelli di un figlio.
L'assicuratore non può rifarsi sulle prestazioni: l'ordinanza gli vieta espressamente di compensare prestazioni con i premi o le partecipazioni ai costi che gli sono dovuti. Un rimborso atteso non sparisce quindi per saldare un debito di premi.
Terza tappa: l'attestato di carenza di beni e il Cantone
Quando l'esecuzione sfocia in un attestato di carenza di beni o in un titolo equivalente, l'assicuratore notifica il credito all'autorità cantonale competente. Il Cantone assume allora l'85 per cento dei crediti notificati. L'assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni fino al pagamento integrale, e retrocede al Cantone il 50 per cento di ogni importo che finisce per ricevere.
Il debito non si estingue quindi perché il Cantone è intervenuto: resta dovuto all'assicuratore, che continua a riscuoterlo. Un Cantone può inoltre assumere un ulteriore 5 per cento; in tal caso l'assicuratore gli cede i crediti, e l'assicurato può di nuovo cambiare assicuratore.
La sospensione delle prestazioni, e i suoi limiti
I Cantoni possono tenere un elenco degli assicurati che non pagano i premi nonostante l'esecuzione. Questo elenco è accessibile solo ai fornitori di prestazioni, al Comune e al Cantone. Su notifica del Cantone, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, ad eccezione di quelle di medicina d'urgenza.
La sospensione non è definitiva. Quando i crediti sono saldati, il Cantone lo comunica e l'assicuratore revoca la sospensione. Le cure ricevute nel frattempo restano però a carico dell'assicurato, salvo le urgenze: è la conseguenza più pesante di tutta la procedura.
Non tutti i Cantoni tengono un simile elenco. L'Ufficio federale della sanità pubblica indica nelle sue domande frequenti che ne tengono uno i Cantoni di Argovia, Lucerna, Ticino, Turgovia e Zugo. Questa pagina non porta alcuna data: il numero di Cantoni interessati può essere cambiato, e vale la pena verificarlo presso il proprio Cantone.
I figli, e i giovani diventati maggiorenni
Quando l'assicurato è minorenne, le regole sul mancato pagamento si applicano ai genitori o al genitore debitore dei premi. Un figlio non può cambiare assicuratore finché esistono arretrati che lo riguardano; per contro, gli assicurati che hanno arretrati solo per i figli possono, loro, cambiare assicuratore.
La legge prevede anche che l'assicurato diventato maggiorenne possa cambiare assicuratore nonostante gli arretrati sorti durante la minore età. Un debito contratto dai genitori non segue quindi all'infinito il giovane adulto nella scelta dell'assicuratore.
Che cosa resta possibile a ogni tappa
- Contattare l'assicuratore prima della diffida: un accordo di pagamento si negozia più facilmente prima che la procedura sia avviata.
- Verificare presso il Cantone il diritto alla riduzione individuale dei premi: è versata direttamente all'assicuratore e riduce il premio stesso.
- Pagare integralmente gli arretrati, compresi interessi e spese d'esecuzione, se si vuole cambiare assicuratore: il cambiamento resta bloccato finché rimane un saldo.
- In caso di sospensione, chiedere al Cantone e all'assicuratore che cosa occorre per revocarla, e conservare la prova dei pagamenti.
- Rivolgersi al servizio sociale del proprio Comune: le regole sull'aiuto sono cantonali e comunali, e non dipendono dall'assicuratore.
Queste regole sono federali e valgono per tutti gli assicuratori: ciò che cambia da un Cantone all'altro sono l'elenco, l'aiuto sociale e la riduzione dei premi, non la procedura.