I tre pilastri vengono spesso presentati come tre salvadanai impilati: lo Stato, il datore di lavoro, voi. L'immagine è comoda e fuorviante. I tre pilastri non si distinguono per chi paga, ma per ciò che sono chiamati a realizzare — e due di essi non riguardano soltanto la pensione.
Il sistema figura nella Costituzione federale, il cui articolo 111 stabilisce che la previdenza poggia su tre pilastri: l'AVS/AI federale, la previdenza professionale e la previdenza individuale.
Primo pilastro: coprire il fabbisogno vitale
L'AVS e l'AI formano il primo pilastro. La Costituzione è esplicita sul loro obiettivo: le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. Non si tratta quindi di mantenere il tenore di vita, ma di garantire un minimo.
L'assicurazione è obbligatoria. Le persone che esercitano un'attività lucrativa versano i contributi dal 1° gennaio successivo al loro 17° compleanno; le persone senza attività lucrativa li versano dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni, con un contributo minimo annuo.
Nel 2026 la rendita di vecchiaia completa minima ammonta a 1'260 franchi al mese e quella massima a 2'520 franchi, mentre il limite massimo per una coppia sposata è di 3'780 franchi. Questi importi vengono adeguati periodicamente.
Il nome completo del primo pilastro — assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti — ricorda che non si tratta soltanto della pensione: copre anche l'invalidità, tramite l'AI, e il decesso, tramite le rendite per i superstiti. La Costituzione prevede del resto le prestazioni complementari proprio perché la sola rendita può non bastare a coprire il fabbisogno vitale.
Secondo pilastro: mantenere il tenore di vita
La previdenza professionale ha un obiettivo diverso, anch'esso costituzionale: insieme all'AVS/AI, deve consentire all'assicurato di mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale. Il secondo pilastro non sostituisce il primo, vi si aggiunge.
Si legge spesso che i primi due pilastri mirano insieme a circa il 60% dell'ultimo salario. Questa cifra compare effettivamente nei documenti ufficiali, ma va letta per ciò che è: un obiettivo, tratto dal messaggio del Consiglio federale del 1975, destinato a concretizzare i termini vaghi della Costituzione. Non è un diritto garantito, e i documenti che lo enunciano riconoscono che può non essere raggiunto.
Chi è assoggettato alla LPP, e su quale parte del salario
La LPP non si applica a tutti i redditi. Fissa una soglia d'entrata: nel 2026, un salario annuo di 22'680 franchi presso uno stesso datore di lavoro. Al di sotto, l'assicurazione obbligatoria del secondo pilastro non si applica.
Al di sopra, non è assicurato l'intero salario, ma il salario coordinato: la parte compresa, nel 2026, tra 26'460 e 90'720 franchi. L'importo dedotto alla base — la deduzione di coordinamento — corrisponde alla parte che si presume già coperta dal primo pilastro. È la traduzione tecnica dell'idea che i due pilastri si sommano. Se questo calcolo dà meno di 3'780 franchi, come accade per un salario compreso tra 22'680 e 30'240 franchi, è assicurato il salario coordinato minimo di 3'780 franchi.
La copertura dei rischi di decesso e d'invalidità inizia il 1° gennaio successivo al 17° compleanno; il risparmio per la vecchiaia vero e proprio inizia il 1° gennaio successivo al 24° compleanno.
Come il primo, anche il secondo pilastro prevede prestazioni in caso d'invalidità e di decesso: rendita d'invalidità, rendita per il coniuge superstite o il partner registrato, rendite per orfani. Gli importi dipendono dal regolamento dell'istituto di previdenza e dai minimi legali, e non si ricavano da una regola generale.
Terzo pilastro: la previdenza individuale
Il terzo pilastro è individuale e facoltativo. La Costituzione incarica la Confederazione di promuoverlo, in particolare mediante misure fiscali — il che spiega la natura del pilastro 3a: è anzitutto una costruzione fiscale, e non un semplice conto.
Si suddivide in previdenza vincolata (3a) e previdenza libera (3b). La prima è disciplinata da un'ordinanza federale, con limiti di deduzione e regole di riscossione; la seconda è aperta e segue il diritto comune.
L'età di riferimento e la sua transizione
L'età di riferimento è di 65 anni per gli uomini. Per le donne, la riforma AVS 21 la innalza a scaglioni di tre mesi, e lo scaglione dipende dall'anno di nascita, non dall'anno del pensionamento. È di 64 anni per le donne nate nel 1960 o prima, di 64 anni e tre mesi per quelle nate nel 1961, di 64 anni e sei mesi per quelle nate nel 1962, di 64 anni e nove mesi per quelle nate nel 1963, e di 65 anni per quelle nate nel 1964 o dopo. L'età di riferimento è quindi la stessa per donne e uomini a partire dalla generazione 1964.
Il pensionamento può essere anticipato o posticipato, ed è possibile un pensionamento parziale. Le donne nate tra il 1961 e il 1969 che riscuotono la rendita all'età di riferimento o più tardi hanno diritto a un supplemento di rendita a titolo dell'innalzamento dell'età di riferimento; il suo importo dipende in particolare dal reddito annuo medio determinante e dall'anno di nascita. Quelle che anticipano la rendita non vi hanno diritto.
Ciò che questo articolo non può dirvi
Nessuna informazione generale permette di calcolare la vostra rendita. Dipende dai vostri anni di contribuzione, dai vostri redditi, da eventuali lacune contributive, dalla vostra situazione familiare, dal regolamento della vostra cassa pensioni e dalla data in cui andate in pensione.
Gli importi citati qui sono quelli del 2026 e vengono rivisti periodicamente. Per la vostra situazione, l'estratto del conto individuale della vostra cassa di compensazione e il certificato di previdenza della vostra cassa pensioni sono i documenti determinanti.