Trasferirsi all'estero è una decisione di vita, ma anche una serie di pratiche assicurative. Ognuna ha le sue regole, e due di esse hanno termini che non si recuperano: l'adesione all'AVS facoltativa, e la ricerca di un avere di previdenza dimenticato, che diventa più difficile con il tempo.
L'assicurazione di base termina alla partenza
L'obbligo di assicurarsi è legato al domicilio in Svizzera. La copertura termina quando l'assicurato cessa di essere soggetto a quest'obbligo. L'Ufficio federale della sanità pubblica lo formula così: in caso di trasferimento del domicilio all'estero, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie termina al momento della partenza dalla Svizzera.
Per i cittadini stranieri titolari di un permesso, l'assicurazione termina alla data di partenza notificata al controllo abitanti, e in ogni caso il giorno della partenza effettiva. Notificare la propria partenza al Comune e al proprio assicuratore fissa quindi la data di fine, ed evita di pagare premi oltre tale data.
Il ritorno in Svizzera segue la regola generale: una persona che riprende domicilio in Svizzera deve assicurarsi entro tre mesi. Se lo fa entro questo termine, l'assicurazione produce i suoi effetti dal ritorno; altrimenti solo dall'affiliazione, con un eventuale supplemento di premio. La vecchia assicurazione non è ripristinata automaticamente.
Le eccezioni: pensionati, frontalieri, lavoratori distaccati
L'Ufficio federale della sanità pubblica precisa che esistono alcune eccezioni per determinati gruppi di persone, in particolare i beneficiari di rendite, i frontalieri e i lavoratori distaccati, in virtù dell'accordo sulla libera circolazione con l'Unione europea e della Convenzione AELS. I beneficiari di una rendita svizzera domiciliati nell'UE, nell'AELS o nel Regno Unito devono così, di regola, assicurarsi in Svizzera.
Al di fuori dell'UE, dell'AELS e del Regno Unito, alcuni assicuratori possono proporre di mantenere il rapporto assicurativo su base contrattuale. Non si tratta più allora dell'assicurazione obbligatoria, ma di un contratto le cui condizioni sono fissate dall'assicuratore. Le assicurazioni complementari, invece, seguono le proprie condizioni e devono essere disdette o adattate separatamente.
L'AVS facoltativa: un termine di un anno
I cittadini svizzeri e quelli di uno Stato dell'UE o dell'AELS che si stabiliscono in uno Stato al di fuori dell'UE e dell'AELS possono aderire all'AVS facoltativa se sono stati assicurati in modo ininterrotto per almeno cinque anni prima di uscire dall'assicurazione obbligatoria. Per una partenza verso uno Stato dell'UE o dell'AELS, questa adesione non è prevista.
Il termine è rigoroso. Secondo il promemoria dell'AVS sull'assicurazione facoltativa, la domanda deve essere presentata entro un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria; trascorso questo termine, l'adesione non è più possibile. Un anno senza contributi riduce la rendita futura, come spiega la nostra guida sulle lacune AVS.
Un esempio: una persona di nazionalità svizzera che ha vissuto e lavorato dieci anni in Svizzera si trasferisce in Canada. Adempie la condizione dei cinque anni ininterrotti, e può aderire all'AVS facoltativa a condizione di presentare la domanda entro l'anno successivo alla sua uscita dall'assicurazione obbligatoria. Se invece si trasferisce in Francia, questa adesione non è prevista, e si applicano le regole di coordinamento con l'Unione europea.
Il secondo pilastro: pagamento in contanti, con dei limiti
L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione d'uscita quando lascia definitivamente la Svizzera. Una persona coniugata o vincolata da un'unione domestica registrata ha bisogno del consenso scritto del coniuge o del partner. Ma la legge pone un limite importante: la parte obbligatoria dell'avere non può essere versata in contanti se la persona resta obbligatoriamente assicurata per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità in uno Stato dell'Unione europea.
Il Fondo di garanzia LPP precisa che questa restrizione si applica solo alla parte obbligatoria della previdenza: la parte sovraobbligatoria può essere versata. Il Fondo gestisce anche l'Ufficio centrale del 2° pilastro, al quale si può rivolgere una domanda scritta per ritrovare averi dimenticati presso vecchi istituti di previdenza.
In pratica, se una persona che si stabilisce in uno Stato dell'Unione europea vi resta obbligatoriamente assicurata per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità, solo la parte sovraobbligatoria del suo avere può esserle versata in contanti al momento della partenza. Meglio saperlo prima di pianificare un progetto che conterebbe sulla totalità dell'avere.
Prima di partire
- Notificare la propria partenza al controllo abitanti e al proprio assicuratore malattie, con la data di partenza effettiva.
- Chiedere un estratto conto AVS prima di partire, per verificare che non manchi alcun anno durante il periodo trascorso in Svizzera.
- Verificare se si rientra nelle eccezioni: beneficiario di rendita, frontaliere o lavoratore distaccato nell'UE, nell'AELS o nel Regno Unito.
- Per una partenza al di fuori dell'UE e dell'AELS, decidere sull'AVS facoltativa entro l'anno successivo all'uscita dall'assicurazione obbligatoria.
- Fare il punto sui propri averi di libero passaggio, e interpellare l'Ufficio centrale del 2° pilastro in caso di dubbio su un vecchio datore di lavoro.
- Conservare le attestazioni di libero passaggio di ogni vecchio datore di lavoro: permettono di ritrovare un avere anche anni dopo.